Statuto

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CAPITOLO I

“Della Contrada”

Art. 1 - LA NATURA GIURIDICA

La Contrada della Pantera è, per antico diritto, Ente Giuridico Territoriale con piena autonomia amministrativa e patrimoniale. 
Come tale, insieme alle altre 16 consorelle, fa parte delle storiche Contrade di Siena che trovano il proprio riconoscimento anche nello Statuto del Comune di Siena (art. 6), ed ha, tra i suoi fini primari, quello di conservare e tramandare le antiche tradizioni ed il patrimonio morale, culturale e religioso senese e contradaiolo, che trova la sua più alta espressione nella partecipazione al Palio, nonché di affermare e rafforzare i vincoli di appartenenza ed i sentimenti di fratellanza, solidarietà ed amicizia fra i Contradaioli.

Art. 2 - IL TERRITORIO

Il territorio della Contrada ha i confini stabiliti dal bando approvato dalla Serenissima Violante Beatrice di Baviera, Gran Principessa di Toscana e Governatrice della Città e Stato di Siena il 17 gennaio 1729 e dalla sua interpretazione: “…dal Campanile de’ P.P. del Carmine prenda tutta la Piazza detta Pian de’ Mantellini, tutto Laterino, e strada di S. Ansano fino al Convento di S. Sebastiano esclusive, e per la Via Delle Due Porte arrivi alla imboccatura della Piazzetta Postierla, esclusa detta Piazza, e case all’intorno, ed abbracci la strada, che dalla Madonna Del Corvo va alla Chiesa di San Quirico”.

Art. 3 - IL POPOLO

Appartengono al Popolo della Pantera e si identificano con il nome di Panterini tutti i nati nel territorio della Contrada e, tra coloro che sono nati fuori dal territorio della Contrada, tutti i nati appartenenti a famiglia Panterina e tutti coloro che per libera scelta, non appartenendo a nessun’altra Contrada, dimostrando profondo, prolungato e costante attaccamento, si adeguino alle sue tradizioni e istituzioni.
L’appartenenza alla Contrada viene solennizzata con il Battesimo Contradaiolo, impartito dal Priore con l’acqua della Fontanina.
Al Battesimo Contradaiolo sono ammessi tutti i Contradaioli che non abbiano compiuto il 16° anno di età e, in via eccezionale, coloro che, avendo dimostrato un profondo attaccamento alle tradizioni e istituzioni contradaiole e attiva partecipazione alla vita di Contrada, siano stati ritenuti da parte del Seggio Direttivo meritevoli di una solennizzazione della loro appartenenza alla Contrada.
Tutti gli appartenenti al Popolo della Pantera, condividendo gli scopi della Contrada, hanno il dovere di rispettare gli usi e le consuetudini della tradizione contradaiola, le istituzioni della propria Contrada, nonché le norme del presente Statuto

Art. 4 - LE INSEGNE

La Contrada spiega bandiera con i colori rosso e celeste, in parti uguali, con liste bianche, recante lo stemma costituito da una Pantera rampante, con lettera U fiorita all’avellana (aggiunta araldica concessa con R.D. del 9.2.1889).

Art. 5 - LA FESTA TITOLARE

La Contrada venera come Santo Patrono San Giovanni Battista Decollato e celebra la Festa Titolare il 29 agosto, giorno nel quale si ricorda il martirio del Santo Patrono, o nella domenica infraottava. Nello stesso giorno la Comparsa effettua il Giro delle onoranze.

Art. 6 - IL MOTTO

La Contrada riconosce come propri i motti:
-    “La Pantera ruggì ed il Popolo si scosse”
-    “Il mio slancio ogni ostacolo abbatte”.

Art. 7 - LE ALLEATE

La Contrada ha storici vincoli d’amicizia e riconosce come alleate le seguenti Contrade: GIRAFFA (dal 1781), LEOCORNO (dal 1792), CIVETTA (dal 1797), CHIOCCIOLA (dal 1813).

CAPITOLO II

“Ordinamento della Contrada”

Art. 8 - GLI ORGANI DELLA CONTRADA

Sono Organi della Contrada:
a)    L’Assemblea Generale
b)    Il Seggio
c)    Il Collegio dei Maggiorenti

Art. 9 - L'ASSEMBLEA GENERALE

Nei limiti e secondo le norme del presente Statuto, l’Assemblea Generale è il supremo organo della Contrada e delibera anche sui temi relativi alla Società Due Porte.
L'Assemblea Generale è composta da tutti i Contradaioli Protettori che abbiano compiuto il 16° anno di età.
Hanno diritto alla partecipazione e al voto all’Assemblea tutti i Contradaioli Protettori purché in regola con il pagamento del Protettorato relativo ai tre (3) anni precedenti.
Il Pro-Vicario addetto al Protettorato e gli Addetti al Protettorato predispongono apposita lista dei presenti ad ogni Assemblea.
Compiti istituzionali dell’Assemblea Generale sono:
a)    esprimere la volontà del Popolo della Contrada della Pantera;
b)    deliberare sui programmi e sulle proposte presentate dal Priore e/o dal Seggio e dal Presidente di Società per quanto di competenza della Società Due Porte;
c)    deliberare su temi di straordinaria amministrazione presentati dal Priore e/o dal Presidente della Società Due Porte;
d)    nominare le Commissioni Elettorali, la Commissione per i Festeggiamenti, le altre Commissioni previste dallo Statuto e le eventuali Commissioni straordinarie non previste dallo Statuto, definendone i componenti, i compiti e la durata;
e)    approvare il Bilancio Consuntivo della Contrada e della Società Due Porte;
f)    approvare le proposte di regolamenti interni presentate dal Seggio e dal Consiglio di Società.
L’Assemblea Generale viene convocata dal Priore a mezzo avviso scritto esposto nel territorio della Contrada almeno sette giorni prima della data fissata. Viene data notizia della convocazione attraverso i principali mezzi di comunicazione e, nel giorno dell’Assemblea, deve essere esposta la bandiera presso la Sede ed all’inizio di Via Stalloreggi. 
L’avviso deve contenere: la data, l’ora e l’ordine del giorno della seduta. L’ordine del giorno evidenzierà i temi attinenti alla Società Due Porte.
L’Assemblea Generale viene convocata:
a)    entro il mese di marzo per l’approvazione del Bilancio Consuntivo della Contrada e della Società Due Porte;
b)    entro venti giorni dalla corsa dell’ultimo Palio dell’anno Paliesco in corso per la relazione del Capitano;
c)    dall’1 al 20 settembre dell’anno di scadenza delle cariche direttive per la nomina delle Commissioni Elettorali.
L’Assemblea Generale è presieduta dal Priore o, in sua assenza, dal Vicario Generale.
All’inizio della riunione dovrà essere letto e sottoposto all’approvazione il verbale dell’Assemblea precedente.
Le sedute dell’Assemblea Generale sono valide quando sia presente un numero di contradaioli non inferiore a cinquanta (50), ad eccezione dell’Assemblea Generale convocata per l’approvazione delle modifiche statutarie, per la quale il numero minimo di contradaioli sale a sessantacinque (65). 
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti all’Assemblea ad eccezione dei casi in cui lo Statuto preveda una maggioranza diversa.
E’ necessaria la maggioranza dei due terzi:
a)    per apportare variazioni allo Statuto;
b)    per prendere provvedimenti a scrutinio segreto nei confronti di contradaioli che si siano resi responsabili di comportamento dannoso per la Contrada;
c)    per prendere decisioni in merito ai rapporti con le altre consorelle.
Le deliberazioni all’Ordine del Giorno sono normalmente prese per alzata di mano oppure, su istanza del Priore o richiesta dell’Assemblea, per appello nominale o a scrutinio segreto.
Le deliberazioni possono essere prese solo su argomenti posti all’Ordine del Giorno.
I partecipanti all’Assemblea, che con il loro comportamento ne impediscano il normale svolgimento, potranno essere immediatamente allontanati.
L’Assemblea può inoltre essere convocata quando ne facciano domanda scritta almeno cinquanta (50) contradaioli oltre che, anche in via d’urgenza ove necessario, su richiesta del Capitano o del Priore. Nel caso di convocazione in via d’urgenza, l’esposizione dell’avviso scritto di cui al sesto comma potrà compiersi anche senza il rispetto del termine di almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Non è ammissibile la richiesta di un'Assemblea Straordinaria riferita ai temi oggetto di convocazione obbligatoria già previsti da questo Statuto.

Art. 10 - IL SEGGIO

Il Seggio è costituito da:
A) – SEGGIO DIRETTIVO:
1)    Priore;
2)    Vicario Generale;
3)    Pro-Vicario addetto alle Finanze;
4)    Pro-Vicario addetto al Protettorato;
5)    Pro-Vicario addetto all’Organizzazione;
6)    Pro-Vicario addetto alle Pubbliche Relazioni;
7)    Cancelliere;
8)    Economo;
9)    Camarlengo;
10)    Presidente della Società Due Porte; 
11)    Capitano.
I componenti del Seggio Direttivo possono essere eletti per un massimo di tre (3) mandati consecutivi.
Il Seggio Direttivo è presieduto dal Priore o dal Vicario Generale. Si riunisce per verificare il regolare andamento della vita contradaiola, favorire eventuali iniziative utili al raggiungimento degli scopi statutari, e tramite i suoi componenti, coordina e dà impulso alla vita di Contrada. Il Priore, per esigenze specifiche e contingenti, può estendere la partecipazione a singole riunioni del Seggio Direttivo ad altri componenti del Seggio. 
Sono compiti specifici del Seggio Direttivo:
a)    eseguire le deliberazioni dell’Assemblea Generale;
b)    presentare il bilancio preventivo al Seggio;
c)    stabilire le quote minime di protettorato da proporre al Seggio;
d)    proporre all’Assemblea provvedimenti disciplinari nei confronti di quei Contradaioli che si siano resi responsabili di comportamento dannoso per la Contrada, sentito il parere del Seggio;
e)    deliberare in ordine alla partecipazione in via eccezionale al Battesimo per i Contradaioli che abbiano già compiuto il sedicesimo anno di età secondo quanto disposto dall’art. 3 del presente Statuto;
f)    proporre al Seggio eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
B) – ULTERIORI COMPONENTI ELETTIVI
12)    Vice Cancelliere
13)    Vice Camarlengo;
14)    Vice Economi;
15)    Addetti al culto;
16)     Maestri dei Novizi;
17)    Addetto ai Beni Immobili
18)    Vice Addetto ai Beni Immobili;
19)    Archivista;
20)    Vice-Archivisti;
21)    Il Bilanciere;
22)    Addetti ai Protettori;
23)    Addetti al Rione;
24)    Revisori dei conti;
25)    Addetti al Gruppo Piccoli Panterini;
26)    Addetti al Gruppo Giovani;
27)    Responsabili dei Festeggiamenti.
C) – COMPONENTI NON ELETTIVI E DI DIRITTO
28)    Consiglieri di Seggio;
29)    Maggiorenti;
30)    Mangini;
31)    Presidente del Gruppo Donatori di Sangue “Giuseppe Fanetti”
32)    Presidente della Commissione Solidarietà;
33)    Il Responsabile del Museo;
34)    Il Barbaresco;
35)    Vice Presidenti della Società Due Porte; 
36)    Membri delle ultime Commissioni Elettorali.
Possono essere chiamati a far parte del Seggio tutti i Contradaioli che godono del diritto di voto ai sensi del presente Statuto.
     Sono compiti istituzionali del Seggio:
a)    impartire le direttive generali sull’organizzazione ed amministrazione della Contrada;
b)    approvare le quote annue minime di protettorato, proposte dal Seggio Direttivo
c)    nominare il Correttore;
d)    nominare il Responsabile del “Grattapassere”;
e)    nominare il Responsabile del Gruppo Donatori di Sangue “Giuseppe Fanetti”;
f)    nominare il Responsabile della Commissione Solidarietà;
g)    nominare i Rappresentanti della Contrada presso il Comitato Amici del Palio;
h)    nominare il Responsabile del Museo;
i)    nominare due o più addetti ai palchi per le prove del Palio;
j)    approvare il bilancio preventivo;
k)    disciplinare l’eventuale uso da parte di terzi dei beni e dei documenti della Contrada;
l)    approvare le proposte dei regolamenti interni avanzate dal Seggio Direttivo da presentare all’Assemblea Generale;
m)    esprimere il parere su operazioni straordinarie proposte dal Seggio Direttivo;
n)    esprime il parere sulle proposte di provvedimenti disciplinari che il Seggio Direttivo intende proporre all’Assemblea Generale;
o)    individuare i membri di Seggio che prenderanno parte alle Commissioni elettorali secondo quanto previsto dallo Statuto.
Il Seggio in seduta plenaria, composta dai componenti del Seggio Direttivo, da quelli elettivi e di diritto e dai Consiglieri di Seggio, viene convocato dal Priore, che ne stabilisce l’ordine del giorno e deve essere convocato almeno una volta all’anno in via ordinaria per l’approvazione del Bilancio Preventivo, mentre in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti od il Capitano.
Il Seggio sia in seduta plenaria ordinaria che straordinaria, deve essere convocato a mezzo comunicazione scritta anche tramite posta elettronica da inviarsi, salvo casi d’urgenza, almeno sette giorni prima della data della seduta.
Qualora, nel corso del biennio, uno o più membri elettivi del Seggio, ad esclusione del Priore e del Capitano, rassegnino le dimissioni, vengano a mancare per qualsiasi motivo, vengano meno alle disposizioni di cui all’Art. 43 o ad altri impegni eventualmente assunti, saranno sostituiti dall’Assemblea Generale su proposta del Priore, sentito il Seggio Direttivo.
Nel caso in cui il Priore per qualsiasi motivo cessi nella sua carica, il Seggio, ad eccezione del Capitano, deve considerarsi decaduto.

Art. 11 - IL COLLEGIO DEI MAGGIORENTI

Sono insigniti del titolo di Maggiorente tutti i Contradaioli che abbiano rivestito la carica di Priore o Capitano completando almeno un mandato elettorale. I Maggiorenti fanno parte di diritto del Seggio della Contrada.
I Maggiorenti protettori che non rivestano contemporaneamente la carica di Priore, Capitano, Presidente di Società, Vicario Generale e Pro-Vicario compongono il Collegio dei Maggiorenti e prendono parte, come disciplinato dal presente Statuto, a ciascuna commissione elettorale.
Il Collegio dei Maggiorenti si riunisce, su convocazione del Rettore, per svolgere le attività e le funzioni previste dallo Statuto o su richiesta del Rettore, del Priore, o del Capitano. 
Il Collegio è ritenuto valido quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto; qualora alla prima convocazione non sia raggiunto il numero richiesto di presenti, lo stesso sarà riconvocato e ritenuto valido alla presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto. Le delibere del Collegio, ove non diversamente previsto dallo Statuto, sono prese a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, il voto del Rettore vale doppio, salvo che per la votazione prevista per l’elezione del Rettore. Su richiesta del Rettore, al Collegio può partecipare il Cancelliere che verbalizza l'incontro.
Il Collegio dei Maggiorenti:
a)    elegge al suo interno il Rettore;
b)    individua al suo interno e comunica al Priore i Maggiorenti che prenderanno parte alle Commissioni elettorali secondo quanto previsto dallo Statuto;
c)    proclama, attraverso il Rettore o altro membro da esso designato, il risultato delle elezioni, previa verifica della regolarità delle elezioni stesse e procede all’insediamento del Seggio, del Capitano e del Consiglio di Società mediante convocazione di un’apposita Assemblea Generale;
d)    svolge la funzione di “conservazione delle leggi” vigilando sul rispetto delle norme statutarie ed esprimendo pareri agli altri organi della Contrada ed ogni volta che ne sia fatta richiesta, su questioni attinenti all’interpretazione e all’applicazione delle norme statutarie. Propone all’Assemblea, con proprio parere, le variazioni e gli aggiornamenti dello Statuto consistenti in singole proposte di modifica di uno o più articoli, su richiesta scritta di almeno trenta contradaioli (Art. 61 lett. A);
e)    svolge la funzione “consultiva” esprimendo pareri su questioni di particolare importanza per la vita della contrada, di propria iniziativa o su istanza del Priore, del Seggio, del Capitano o dell’Assemblea Generale;
f)    dirime controversie fra contradaioli, fra costoro e gli altri organi della Contrada;
g)    si sostituisce alle Commissioni elettorali nel caso di impossibilità alla loro formazione secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 12 - IL RETTORE DEL COLLEGIO DEI MAGGIORENTI

Il Rettore del Collegio dei Maggiorenti è eletto a maggioranza dei 2/3 dei presenti con scrutinio segreto, per la durata di 2 anni e non può rivestire la carica per più di un mandato consecutivo. La votazione per il nuovo Rettore viene di norma effettuata dopo l’insediamento del nuovo Seggio e Consiglio di Società.
Il Rettore:
a)    convoca il Collegio dei Maggiorenti, ne verifica la regolare costituzione e ne coordina le attività;
b)    può richiedere la partecipazione del Cancelliere per verbalizzare le riunioni del Collegio;
c)    in caso di vacanza del Seggio e impedimento permanente del Priore, comprese le sue dimissioni, ne assume le funzioni e entro 10 gg convoca l’Assemblea Generale per la nomina della Commissione Elettorale.
In caso di dimissioni, impedimento permanente o assenza temporanea, il Rettore è sostituito, a seconda dei casi in via permanente o temporanea, dal Maggiorente con più anni di mandato, e in caso di parità, dal più anziano in età.

CAPITOLO III

“Le Cariche Direttive”

Art. 13 - IL PRIORE

E’ il Capo della Contrada ed il suo legale rappresentante e gli è conferito il titolo di Onorando.
-    Convoca e presiede l’Assemblea Generale e le Adunanze di Seggio attuandone le disposizioni;
-    Ha la competenza per la gestione e l’amministrazione della Contrada;
-    Comunica al Capitano le risorse economiche a disposizione per la corsa del Palio;
-    Firma la corrispondenza ed ogni atto riguardante la Contrada;
-    Propone all’Assemblea Generale, sentito il Seggio Direttivo, i sostituti di quei membri del Seggio che per qualsiasi ragione cessino di farne parte, esclusi i Mangini e il Barbaresco la cui nomina e sostituzione è di esclusiva competenza del Capitano;
-    Impartisce il Battesimo Contradaiolo;
-    Partecipa alle riunioni del Magistrato delle Contrade; 
-    Presenzia alle cerimonie religiose, civili ed alle onoranze delle Contrade alleate;
-    Ha la facoltà di delegare parte delle sue funzioni al Vicario Generale.

Art. 14 - IL VICARIO GENERALE

E’ il diretto collaboratore del Priore e svolge tutte le funzioni che dallo stesso gli vengono delegate; lo sostituisce in ogni sua funzione ed attribuzione in caso di assenza od impedimento temporaneo.

Art. 15 - I PRO-VICARI

In numero di quattro, i Pro-Vicari hanno le seguenti funzioni:
a)    Pro-Vicario addetto alle finanze: cura particolarmente il settore amministrativo, finanziario, economico e patrimoniale della Contrada e provvede, unitamente al Priore e al Vicario Generale a redigere il Bilancio Preventivo; è Responsabile del Bilancio Consuntivo, che presenta per l’approvazione all’Assemblea Generale;
b)    Pro-Vicario addetto al Protettorato: cura i rapporti con i Contradaioli e si occupa della riscossione delle quote di protettorato. Cura l’acquisizione di nuovi Protettori, è custode e responsabile dell’Anagrafe Contradaiola curandone il puntuale aggiornamento. Provvede, inoltre, a controllare la regolarità del pagamento delle quote di Protettorato in tutti i casi previsti dal presente Statuto.
E’ Responsabile della raccolta e riscossione delle sottoscrizioni.
Coordina l’attività degli Addetti ai Protettori e degli Addetti al Rione.
c)    Pro-Vicario addetto all’organizzazione: coordina ed organizza le attività della Contrada. Collabora con gli organismi interni alla Contrada stessa e partecipa alle loro rispettive riunioni. 
E’ componente di diritto del Consiglio Direttivo della Società Due Porte e partecipa con diritto di voto alle sue riunioni.
d)    Pro-Vicario addetto alle pubbliche relazioni: cura i rapporti con le altre Contrade, con gli Enti cittadini e con la stampa.
Cura, unitamente al Cancelliere, il Sito internet della Contrada ed i canali social ad essa collegati, così come ogni altra forma di comunicazione.

Art. 16 - IL CANCELLIERE

E’ responsabile della Segreteria della Contrada; provvede al ritiro ed all’evasione della corrispondenza secondo le direttive del Priore ed è responsabile del Protocollo della Corrispondenza.
Coadiuva il Pro-Vicario addetto alle pubbliche relazioni nella cura del Sito internet della Contrada e delle altre forme di comunicazione.
Dirama le convocazioni delle adunanze di tutti gli organi collegiali della Contrada, redige i verbali di tali adunanze, ne dà lettura nella seduta immediatamente successiva e li firma, unitamente al Priore, una volta approvati.
Partecipa alle riunioni del Collegio dei Maggiorenti, su richiesta del Rettore, ai fini della verbalizzazione.
E’ coadiuvato nel suo operato da un vice-Cancelliere.

Art. 17 - IL CAMARLENGO

E’ il custode ed il diretto responsabile della Cassa della Contrada.
Esegue tutti i pagamenti delle spese regolarmente documentate ed autorizzate dagli organi competenti.
Tiene il libro della Cassa costantemente aggiornato, conserva la relativa documentazione.
Ha potere di firma congiuntamente al Priore sui conti bancari.
Consegna un fondo cassa all’Economo per le spese minute di cui riceve giustificazione mediante nota spese vistata dal Priore o dal Vicario.
E’ coadiuvato nel suo operato da un vice-Camarlengo, senza potere di firma.

Art. 18 - IL BILANCIERE

Redige il Bilancio consuntivo annuale della Contrada, coadiuva il Consigliere delegato al Bilancio della Società Due Porte nella redazione del relativo Bilancio consuntivo ed è responsabile della conservazione dei giustificativi di entrata e di uscita che dovranno essere mantenuti fino alla approvazione del Bilancio stesso, per essere poi consegnati all’Archivista

Art. 19 - L’ECONOMO

E’ il consegnatario di tutti i beni della Contrada e ne ha la diretta responsabilità.
Controlla ed aggiorna l’inventario dei beni mobili in collaborazione con il Pro-Vicario addetto all’organizzazione.
Ha in consegna tutte le chiavi degli immobili della Contrada e della Chiesa.
Provvede alla vestizione della Comparsa in occasione del Palio e dei figuranti in occasione della Festa Titolare e di ogni altra manifestazione.
Sentito il Priore e con la collaborazione dei Maestri dei Novizi, del Pro-Vicario all’Organizzazione, del Pro-Vicario al Protettorato e del Presidente di Società, tenuto anche conto del comportamento e dei meriti acquisiti dai Panterini in Contrada e nella Società Due Porte e della regolarità del pagamento del Protettorato, propone al Capitano i nomi di coloro che faranno parte della Comparsa del Corteo Storico.
Provvede all’esposizione delle bandiere e dei braccialetti nelle circostanze tradizionali.
E’ coadiuvato nel suo operato da due o più vice Economi.

Art. 20 - L’ARCHIVISTA

Cura la tenuta dell’Archivio della Contrada e propone iniziative per arricchirne il patrimonio storico e storiografico, in collaborazione con il Pro-Vicario alle Pubbliche Relazioni.
Permette la consultazione dei documenti d’archivio e l’eventuale rilascio di copie solo a chi sia munito di autorizzazione scritta del Priore.
E’ fatto divieto di far uscire dall’archivio, anche temporaneamente, qualsiasi documento originale, salvo espressa disposizione del Seggio.
E’ coadiuvato nel suo operato da uno o più vice-archivisti.

Art. 21 - L’ADDETTO AI BENI IMMOBILI

Cura la conservazione e la valorizzazione dei beni immobili di proprietà od in uso alla Contrada, compresi quelli destinati alle attività della Società Due Porte.
E’ coadiuvato da un vice Addetto ai Beni Immobili e svolge la propria attività in stretta collaborazione con l’Economo.

Art. 22 - I MAESTRI DEI NOVIZI

Provvedono all’insegnamento del corretto uso della bandiera e del tamburo, collaborano con l’Economo alla scelta degli elementi più idonei ad essere inclusi nella Comparsa per il Corteo Storico e per l’annuale Giro delle Onoranze.
Collaborano con il Gruppo Piccoli Panterini ed il Gruppo Giovani alla formazione contradaiola dei piccoli e giovani Contradaioli ed alla realizzazione delle attività agli stessi rivolte.

Art. 23 - GLI ADDETTI AL GRUPPO PICCOLI PANTERINI

In numero minimo di tre, in stretto e continuo contatto con il Pro-Vicario all’Organizzazione, i Maestri dei Novizi, gli Addetti al Rione e gli Addetti al Gruppo Giovani, provvedono:
a)    a contribuire alla formazione contradaiola dei piccoli panterini;
b)    ad acquisire i nuovi nati sia nel territorio della Contrada che extra-moenia;
c)    a predisporre, in occasione della Festa Titolare, tutti gli adempimenti necessari per l’effettuazione del Battesimo Contradaiolo;
d)    a promuovere, in collaborazione con gli organismi di cui sopra, ogni pertinente attività;
e)    a mantenere i rapporti con le altre Contrade nell’ambito di tutte quelle attività che richiedono la partecipazione dei piccoli; 
f)    a gestire ed organizzare la presenza dei piccoli in palco per le prove del Palio.
Nominano al loro interno un Responsabile da comunicare al Seggio.

Art. 24 - GLI ADDETTI AL GRUPPO GIOVANI

In numero minimo di tre, in stretto e continuo contatto con il Pro-Vicario all’Organizzazione, i Maestri dei Novizi, gli Addetti al Rione e gli Addetti al Gruppo Piccoli Panterini, provvedono a contribuire alla formazione contradaiola dei giovani panterini, nonché a promuovere ed incentivare l’aggregazione contradaiola anche tra generazioni diverse ed attraverso attività sportive, culturali e ricreative.
Mantengono i rapporti con le altre Contrade nell’ambito di tutte quelle attività che richiedono la partecipazione dei giovani.
Predispongono tutti gli adempimenti necessari per l’effettuazione della Cerimonia dei sedicenni. 
Nominano al loro interno un Responsabile da comunicare al Seggio.

Art. 25 - GLI ADDETTI AL CULTO

Curano le cerimonie religiose e l’Oratorio, in collaborazione con l’Economo e il Correttore, provvedono all’organizzazione delle stesse e coadiuvano l’Economo nella cura degli arredi e paramenti sacri; d’intesa con il Correttore promuovono e curano le iniziative atte a preservare i valori religiosi della Contrada.

Art. 26 - I REVISORI DEI CONTI

In numero di tre, provvedono alla verifica ed al controllo dei giustificativi di entrata e di uscita della Contrada e della Società Due Porte. Il più anziano d’età assume la carica di Presidente. Si riuniscono ordinariamente ogni trimestre per la verifica dei documenti contabili. Presentano apposita relazione sul Bilancio Consuntivo della Contrada e della Società Due Porte all’Assemblea Generale

Art. 27 - GLI ADDETTI AI PROTETTORI

Coordinati dal Pro-Vicario addetto al Protettorato lo coadiuvano in tutte le sue attribuzioni, contribuendo a mettere in atto tutte le iniziative necessarie a stabilire un contatto più diretto con i Protettori.

Art. 28 - GLI ADDETTI AL RIONE

Porgono attenzione a tutti gli accadimenti che si verificano nel rione, ne tengono costantemente informato il Priore od il Vicario Generale e propongono iniziative a favore del Rione e dei suoi abitanti.

Art. 29 - I RESPONSABILI DEI FESTEGGIAMENTI

Provvedono ad organizzare: 
a)    la Festa Titolare;
b)    la Cena della Prova Generale;
c)    il Banchetto annuale;
d)    il ricevimento delle Contrade Alleate e delle altre Contrade durante il loro giro annuale ed in occasione del giro di omaggio dopo la Vittoria del Palio;
e)    tutte le feste occasionali della Contrada.
Per assolvere al compito loro assegnato mantengono stretti contatti di collaborazione con l’Economo, la Società Due Porte ed il Gruppo Giovani, coordinati dal Pro-Vicario addetto all’Organizzazione.
Presiedono e coordinano la Commissione dei Festeggiamenti i cui componenti sono nominati in Assemblea Generale.

CAPITOLO IV

“Cariche Non Elettive”

Art. 30 - I CONSIGLIERI DI SEGGIO

Di numero non inferiore a trenta, sono scelti dalla Commissione Elettorale fra i Contradaioli che si impegnino a collaborare strettamente con tutti gli organismi della Contrada.
Fanno parte del Seggio della Contrada.

Art. 31 - IL CORRETTORE

Designato tra i ministri del culto della Chiesa Cattolica, il Correttore cura, officia e presiede tutte le celebrazioni liturgiche proprie della vita della Contrada.
In considerazione dell’identità e del patrimonio morale e spirituale della Contrada, nonché del valore del tradizionale significato religioso del Palio di Siena, il Correttore, in collaborazione con gli addetti al culto, ha il compito di preservare viva nei contradaioli la memoria e la pratica delle peculiari manifestazioni della religiosità senese e contradaiola, in modo da trasmetterle intatte alle future generazioni.
Partecipa alle riunioni del Seggio su invito del Priore o su sua richiesta.

Art. 32 - IL RESPONSABILE DEL MUSEO

Il Responsabile del Museo cura la conservazione di quanto ivi esposto.
In collaborazione con gli Addetti ai Beni Immobili e con l’Economo provvede a mantenere in buono stato di conservazione i locali museali e curarne l’allestimento espositivo.
E’ responsabile dell’accoglienza dei visitatori al Museo, programma e organizza le visite.
Controlla ad inizio mandato e tiene aggiornato l’inventario dei beni museali in collaborazione con l’Economo.

CAPITOLO V

“Il Capitano – I Mangini – Il Barbaresco”

Art. 33 - IL CAPITANO

E’ la guida suprema della Contrada per tutte le operazioni inerenti il Palio e per queste è il solo responsabile di fronte ai Contradaioli, alle Autorità ed ai terzi.
Gli impegni che assume divengono impegni della Contrada salvo la limitazione di cui alla lettera g).
Con la sua elezione e fino al termine del suo mandato, decade da qualsiasi altra carica contradaiola.
Il Capitano svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a)    nomina i Mangini che presenta all’Assemblea entro un mese dal Suo insediamento;
b)    nomina il Barbaresco ed uno o più Vice-Barbaresco;
c)    partecipa all’estrazione a sorte delle Contrade ed alla tratta dei cavalli;
d)    sceglie il fantino;
e)    può avvalersi, per le operazioni inerenti al Palio, della collaborazione di altre persone, contradaiole e non, a sua discrezione;
f)    dispone di un Fondo Palio per tutto l’arco dell’anno solare;
g)    impegna finanziariamente la Contrada fino alla concorrenza della somma comunicatagli dal Priore;
h)    concorda con il Priore le disposizioni da impartire agli alfieri per lo spiegamento delle bandiere in occasione della Vittoria delle altre Contrade.
E’ fatto obbligo al Capitano di presentare all’Assemblea Generale, entro venti (20) giorni dalla corsa dell’ultimo Palio dell’anno Paliesco in corso, la relazione delle corse, quantificando l’impegno economico sostenuto dalla Contrada. 
Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui, pur non partecipando la Contrada alla corsa, si renda comunque necessario un impegno economico.
Può chiedere la convocazione del Seggio o dell’Assemblea Generale.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito a tutti gli effetti dal Priore o dal Mangino da lui designato.
In caso di impedimento definitivo o dimissioni, il Priore provvede a convocare un’Assemblea Straordinaria per la nomina di un’apposita commissione elettorale per l’elezione di un nuovo Capitano, che resterà in carica per il successivo biennio.
In attesa dell’elezione le funzioni del Capitano vengono assunte dal Priore.

Art. 34 - I MANGINI

Coadiuvano il Capitano e ne seguono direttive ed istruzioni per tutte quante le operazioni inerenti al Palio.
Sono nominati dal Capitano nei modi e nei tempi previsti dall’art. 33 lettera a) del presente Statuto. Eventuali sostituzioni debbono essere immediatamente comunicate all’Assemblea Generale.

Art. 36 - IL BARBARESCO

Il Capitano nomina direttamente il Barbaresco ed uno o più Vice-Barbaresco e questi hanno la custodia del cavallo. Il Barbaresco fa parte del Seggio della Contrada.
Eventuali sostituzioni debbono essere immediatamente comunicate all’Assemblea Generale.
Il Vice-Barbaresco coadiuva il Barbaresco in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento temporaneo.

CAPITOLO VI

“Le Elezioni”

Art. 36 - LA COMMISSIONE ELETTORALE

Le Commissioni Elettorali, una per l’elezione del Priore, del Seggio e del Capitano ed una per l’elezione del Consiglio della Società Due Porte, sono composte ognuna da cinque (5) contradaioli che abbiano compiuto il 18° anno di età purché in regola con il pagamento del protettorato relativo ai tre (3) anni precedenti a quello in corso e sono nominate dall’Assemblea Generale come da Art. 9 comma 5 lett. d) del presente Statuto, secondo i criteri di cui al presente articolo.
Le dimissioni od il sopravvenuto impedimento di uno o più componenti la Commissione non determina la decadenza della medesima purché rimanga in carica la maggioranza dei detti componenti.
I membri sono nominati come indicato di seguito:
    • 1 Maggiorente comunicato dal Collegio;
    • 1 componente del Seggio individuato tra le cariche elettive e comunicato dal Seggio;
    • 1 componente del Consiglio di Società comunicato dal Consiglio di Società;
    • 2 componenti nominati dall’Assemblea, per l’individuazione dei quali si procede come di seguito.
Il Priore chiede se fra i presenti vi siano Contradaioli disponibili ad accettare la candidatura:
    • Ove solo due (2) Contradaioli si dichiarino disponibili la Commissione verrà dichiarata completa senza procedere ad alcuna votazione.
    • Ove il numero dei Contradaioli sia superiore a due (2) si procederà ad una votazione a scrutinio segreto. Ogni elettore potrà esprimere un massimo di due (2) preferenze e risulteranno eletti i candidati più votati. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano.
Qualora, invece, non sia possibile raggiungere il numero minimo di due candidati necessario per la composizione della Commissione Elettorale, sarà indetta una nuova Assemblea Generale da tenersi entro i quindici giorni successivi. 
Qualora anche questa Assemblea non riesca a nominare la Commissione, il Collegio dei Maggiorenti dovrà sostituirsi alla Commissione Elettorale non nominata.
Qualora il Collegio dei Maggiorenti, il Seggio o il Consiglio di Società non abbiano fatto pervenire i nominativi dei componenti le Commissioni la cui designazione è ad essi demandata, si procederà ad individuare gli stessi mediante richiesta in Assemblea al fine di raggiungere il numero previsto dei componenti le Commissioni elettorali con le modalità di cui sopra e, in caso di votazione, potrà essere espresso un massimo di preferenze pari al numero dei candidati da individuare. 
I componenti delle Commissioni elettorali: 
    • prenderanno di diritto parte al successivo Consiglio di Seggio qualora non siano chiamati a ricoprire altre cariche;
    • non potranno essere proposti, da parte della Commissione cui prendono parte, per l’elezione alle cariche di Priore, Capitano e Presidente di Società alle elezioni in corso e ciò anche in caso di dimissioni dalla Commissione;
    • nessun componente di ciascuna delle Commissioni Elettorali potrà prendere parte alle Commissioni elettorali per il mandato successivo.

Art. 37 - I COMPITI DELLE COMMISSIONI ELETTORALI

Le Commissioni per l’elezione del Priore, del Seggio e del Capitano e del Consiglio di Società hanno sessanta (60) giorni di tempo per esporre le rispettive liste dei candidati e non potranno chiedere proroghe rispetto alla scadenza.
Qualora una Commissione non sia in grado di indire le votazioni entro il termine previsto, decade dal mandato.
Il Priore in questo caso convocherà tempestivamente l’Assemblea per la nomina di una nuova Commissione Elettorale.
Sarà specifico compito delle Commissioni Elettorali:
a)    compilare la lista dei candidati, anche tramite l’effettuazione di consultazioni non vincolanti, da scegliersi tra tutti i Contradaioli che godono del diritto di voto. La lista sarà esposta nei locali della Società Due Porte almeno sette (7) giorni prima della data fissata per le votazioni;
b)    fissare, ove possibile congiuntamente, la data delle votazioni, che si dovranno tenere in due giorni stabiliti nel sabato e nella domenica, ed inviare comunicazione ai contradaioli con almeno sette (7) giorni di anticipo sulla data fissata. Deve inoltre darne notizia a mezzo della stampa e mediante affissione presso la Sede della Contrada e nelle bacheche poste nel rione; 
c)    predisporre le urne e le schede di votazione;
d)    sovrintendere a tutte le operazioni di voto, alle quali devono essere costantemente presenti non meno di tre membri, avvalendosi della collaborazione del Pro-Vicario addetto al Protettorato per il controllo della posizione dei singoli elettori;
e)    concluse le operazioni di voto ogni Commissione effettua lo spoglio delle schede, al quale i Contradaioli possono presenziare; compila il verbale delle operazioni di voto e rimette gli atti della votazione al Collegio dei Maggiorenti per la proclamazione dei risultati ai sensi dell’Art. 11 lett. c).

Art. 38 - LE ELEZIONI

Le elezioni per il rinnovo del Priore, del Seggio, del Capitano e del Consiglio di Società, salvo il caso di cui al successivo art. 40, saranno tenute ogni due anni e dovranno tenersi entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza del mandato; nel caso di impossibilità a concludere il procedimento elettorale entro tale data, il Seggio, il Capitano e il Consiglio di Società saranno prorogati nei loro incarichi per l’anno in corso.
Hanno diritto di voto tutti i contradaioli che abbiano compiuto il 16° anno di età purché in regola con il pagamento del Protettorato relativo agli ultimi tre anni.

Art. 39 - LE MODALITA' DELLE ELEZIONI

Le schede elettorali debbono riportare il nominativo del candidato con l’indicazione della carica proposta ed uno spazio bianco per una eventuale sostituzione.
Le schede di votazione dovranno essere preventivamente timbrate e siglate da almeno due membri della Commissione Elettorale.
L’avvenuta votazione viene comprovata dall’apposizione della firma del votante nell’apposito elenco che la Commissione allega al verbale.
Se all’ora di chiusura del Seggio Elettorale non avessero votato almeno centocinquanta contradaioli (150), la votazione non sarà ritenuta valida.
Sarà parimenti ritenuta non valida la votazione in cui il numero delle schede nulle sia pari o superiore alla metà dei votanti.
E’ facoltà dell’elettore depennare il nome dei candidati e di sostituirli o meno con altri nominativi.
Saranno annullate a giudizio della Commissione quelle schede dalle quali non risulti chiara la volontà dell’elettore o che rechino segni di riconoscimento.
Risulteranno eletti quei candidati che avranno ottenuto il voto favorevole del 60% dei votanti.
I candidati non eletti saranno sostituiti su proposta del Priore o del Presidente di Società ed eletti dall’Assemblea Generale, con la medesima percentuale del paragrafo precedente. 
Nel caso in cui il Priore o il Presidente di Società non ottengano la prevista maggioranza, le votazioni del Seggio o del Consiglio di Società saranno ritenute non valide, fatta eccezione per il Capitano legittimamente eletto. Nel caso in cui il Capitano non ottenga la prevista maggioranza si procederà alla nomina di una nuova commissione elettorale che provvederà, con le modalità di cui al presente Statuto, all’individuazione del solo nominativo del Capitano.
Le schede elettorali dovranno essere distrutte solo dopo l’insediamento del nuovo Priore, Seggio, Capitano e Consiglio di Società.

Art. 40 - LE ELEZIONI ANTICIPATE DEL CAPITANO

In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Capitano si procederà come previsto all’art. 33 con la nomina di una commissione elettorale per l’elezione del solo Capitano. 
La Commissione sarà composta e svolgerà le proprie funzioni nei tempi e modi stabiliti agli articoli che precedono, analogamente a quanto previsto per la Commissione per il rinnovo del Priore, del Seggio e del Capitano.
Il Capitano così eletto resterà in carica per il successivo biennio e le relative elezioni si terranno sempre ogni due anni, in un’apposita sessione elettorale distinta rispetto alle elezioni del Priore e del Seggio, previa nomina di una specifica commissione elettorale come previsto dal presente articolo.
Qualora lo sfalsamento elettorale suddetto determini una differenza di solo pochi mesi fra il biennio del Capitano e quello del Priore e del Seggio, le relative elezioni potranno essere ricondotte ad un’unica sessione elettorale, previa nomina di un’unica commissione elettorale come previsto dal presente Statuto.

CAPITOLO VII

“Il Finanziamento”

Art. 41 - LE ENTRATE

Costituiscono le entrate della Contrada le quote di protettorato e qualsiasi altra contribuzione ordinaria e straordinaria che pervenga da contradaioli, simpatizzanti o da qualsiasi soggetto pubblico o privato.

Art. 42 - IL PROTETTORATO

I Contradaioli sono tenuti al versamento di una quota annua stabilita dal Seggio Direttivo ed approvata dal Seggio e denominata protettorato e prendono il nome di Contradaioli Protettori.
Il Priore, il Capitano, i Maggiorenti, i componenti del Seggio Direttivo ed i componenti del Seggio sono tenuti al versamento di una quota differenziata, anch’essa stabilita dal Seggio Direttivo ed approvata dal Seggio.
E’ ritenuto in regola con il pagamento del protettorato, il Protettore che abbia assolto al pagamento degli ultimi tre (3) anni precedenti.
A partire dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, coloro che - compiuti i 21 anni, non appartenendo ad alcuna Contrada e non essendo mai stati precedentemente censiti come Protettori - simpatizzano per la Contrada della Pantera, si adeguano alle sue istituzioni e si impegnano a versare ogni anno la quota di protettorato stabilita dal Seggio, sono detti Nuovi Protettori.
I Nuovi Protettori godono degli stessi diritti e doveri dei Protettori ad esclusione dell’elettorato attivo e passivo e della partecipazione alle Assemblee.
I Nuovi Protettori che per almeno cinque (5) anni continuativi hanno mantenuto detta qualifica e dimostrato un costante e concreto attaccamento alla Contrada, ricevono la qualifica di Contradaiolo Protettore con tutti i diritti e i doveri previsti per gli stessi.

CAPITOLO VIII

“La società Due Porte”

Art. 43 - LA SOCIETA’ DUE PORTE

Nell’ambito della Contrada opera la Società denominata “Due Porte” costituita da Contradaioli della Pantera, non ha fini di lucro ed ha come scopo principale il rafforzamento dei legami di unione e di amicizia attraverso iniziative di svago, di carattere sociale, solidale, ricreativo, sportivo e culturale per i soci e le loro famiglie e stimola l’attaccamento alla Contrada, lo spirito di solidarietà e l’assistenza morale e materiale tra soci.
La Società si avvale, per lo svolgimento della propria attività, del patrimonio mobiliare ed immobiliare messo a disposizione dalla Contrada ed ha una propria autonomia soggettiva e patrimoniale.
E’ fatto divieto alla Società di distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione o somme di qualsiasi natura, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità indicate nel presente Statuto.
L’anno sociale inizia il 1° di gennaio e termina il 31 di dicembre ed il bilancio consuntivo viene redatto da un Consigliere a ciò delegato del Consiglio Direttivo e coadiuvato dal Bilanciere (art. 18) ed approvato dall’Assemblea Generale della Contrada della Pantera entro il mese di marzo.
Il Presidente della Società fa parte di diritto del Seggio Direttivo della Contrada.

Art. 44 - I SOCI

Sono soci coloro i quali sono Protettori della Contrada della Pantera, in regola con il pagamento delle quote del Protettorato, come previsto dall’art. 43 del presente Statuto.
Ogni socio potrà liberamente frequentare i locali sociali e partecipare a tutte le manifestazioni.
I soci sono soggetti ai diritti e agli obblighi previsti per i Protettori, così come indicati nel presente Statuto e sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto anche durante la frequentazione dei locali, e delle attività della Società Due Porte.

Art. 45 - GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono Organi della Società:
a)    il Presidente;
b)    il Consiglio Direttivo.

Art. 46 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Società, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, provvede all’ordinaria amministrazione di concerto con il/i Vice Presidente/i ed il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e dell’Assemblea Generale della Contrada della Pantera inerenti la Società Due Porte.
Può delegare parte dei suoi compiti al/ai Vice Presidente/i e delega la redazione del Bilancio consuntivo ad un Consigliere.
In caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente da lui designato o, in assenza di specifica indicazione, dal Vice Presidente più anziano.
Il Presidente è eletto, secondo le norme del presente statuto e dura in carica due anni: può svolgere l’incarico per un massimo di tre (3) mandati consecutivi.
Nel caso in cui il Presidente, per qualsiasi motivo, cessi dalla sua carica, anche il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e dovrà procedersi ad elezioni anticipate secondo quanto previsto dal vigente Statuto.

Art. 47 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dai soci e dura in carica due anni. Il Consiglio Direttivo è composto da:
a)    il Presidente;
b)    i Vice presidenti;
c)    il Segretario;
d)    il Vice Segretario;
e)    il Cassiere;
f)    il Vice Cassiere;
g)    l’Economo;
h)    i Vice Economi;
i)    uno o più Responsabili alle Attività Sociali (a mero titolo esemplificativo Cucina, Assaggeria, Servizi etc.)
j)    il Responsabile delle Attività Sportive;
k)    il Responsabile delle Attività Culturali e Ricreative;
l)    i Consiglieri (massimo 15);
m)    sotto la direzione di ogni Responsabile possono essere inseriti nella scheda elettorale uno o più addetti.
La Commissione elettorale ha la facoltà di modificare il numero e le attribuzioni dei Responsabili, nonché di aumentare il numero dei vice previsti per ciascuna carica e determinare il numero degli Addetti.
Qualsiasi socio che abbia compiuto 16 anni di età può essere eletto quale membro del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si occupa di tutti gli affari relativi alla vita, allo sviluppo ed all’amministrazione della Società, ed ha piena autonomia per l’ordinaria amministrazione.
L’esercizio, ai fini del Bilancio, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo in particolare:
a)    predispone ed attua il programma sociale;
b)    adotta in caso di assoluta urgenza tutti i provvedimenti che ritiene necessari per assicurare il regolare svolgimento dell’attività sociale salvo richiederne la ratifica alla prima Assemblea Generale della Contrada;
c)    sottopone all’Assemblea Generale della Contrada tutti gli argomenti da discutere o deliberare che ritiene opportuni, oltre a quelli di straordinaria amministrazione;
d)    individua e comunica al Priore i membri del Consiglio che prenderanno parte alle Commissioni elettorali secondo quanto previsto dallo Statuto;
e)    discute ed approva le proposte dei regolamenti interni concernenti l’attività della Società Due Porte da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni bimestre nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato dal Segretario per ordine del Presidente con preavviso non inferiore a 48 ore e la convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno da discutere.
Se ritenuto necessario dalla maggioranza dei presenti, potranno essere oggetto di discussione e deliberazione anche argomenti non contemplati nell’ordine del giorno.
Alle Adunanze del Consiglio Direttivo partecipa a pieno titolo e di diritto il Provicario all’Organizzazione, che può farsi sostituire da un proprio delegato in caso di assenza e potranno, inoltre, essere invitate a partecipare, senza diritto di voto, tutte quelle persone di cui il Presidente ritenga opportuna la presenza.
Le deliberazioni del Consiglio si adottano a maggioranza semplice (la metà dei presenti con diritto di voto più uno) con votazione per alzata di mano.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Nella ipotesi di dimissioni della metà più uno dei membri eletti, il Presidente ed il Consiglio Direttivo decadono. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo decaduti o dimissionari rimarranno in carica per gli affari correnti fino all’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio.
I Consiglieri coadiuvano i membri del Consiglio Direttivo: ad essi possono essere attribuiti dal Consiglio Direttivo specifici incarichi integrativi anche delle funzioni di altri membri del Consiglio stesso.
Per lo svolgimento delle attività della Società Due Porte, possono inoltre essere nominate in Assemblea apposite commissioni, composte anche da membri esterni al consiglio direttivo, così come previsto dall’art. 9 comma 5 lettera d).

Art. 48 - IL SEGRETARIO ED IL SUO VICE

Il Segretario ed il suo Vice:
a)    curano la convocazione del Consiglio Direttivo su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci e ne redigono i verbali in apposito libro;
b)    comunicano le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
c)    curano la corrispondenza.

Art. 49 - IL CASSIERE ED IL SUO VICE

Il Cassiere ed il suo Vice:
a)    custodiscono la cassa sociale tenendo apposito libro cassa;
b)    custodiscono i valori di proprietà o in deposito della Società;
c)    curano gli incassi ed eseguono i pagamenti;
d)    forniscono le risultanze al Consigliere delegato al Bilancio per la redazione del Bilancio annuale.

Art. 50 - L'ECONOMO ED I SUOI VICE

L’Economo ed i suoi vice:
a)    custodiscono e conservano le proprietà mobiliari ed immobiliari avute in uso e di proprietà e/o nella disponibilità della Contrada della Pantera, e propongono al Consiglio Direttivo tutti gli interventi necessari per la loro manutenzione;
b)    provvedono all’acquisto dei beni di consumo e di quanto necessario per il regolare svolgimento dell’attività sociale;
c)    curano il mantenimento e la sistemazione dei locali avuti in uso dalla Contrada della Pantera quando ciò non comporti interventi straordinari.

Art. 51 - NORMA DI COMPORTAMENTO

Per quanto concerne la disciplina dell’Assemblea Generale, della Commissione elettorale e delle elezioni del Consiglio Direttivo si rimanda a quanto previsto nel presente Statuto agli articoli 9, 36, 37, 38 e 39.

CAPITOLO IX

“Altri Organismi Contradaioli e diversi”

Art. 52 - NORMA GENERALE DI COMPORTAMENTO

Fatta salva la rappresentatività personale, ogni componente degli organi indicati quando agisca all’esterno della Contrada è tenuto a tenere costantemente aggiornato il Seggio Direttivo per il tramite del Priore o persona da lui designata.

Art. 53 - IL GRUPPO PICCOLI PANTERINI

Di questo Gruppo fanno parte i bambini nati nel territorio, i figli di contradaioli e di simpatizzanti anche se nati in territorio extra-moenia, fino al raggiungimento del 12° anno di età.
Il primo scopo di questo Gruppo è quello di trasmettere lo spirito di attaccamento e l’amore della Contrada al fine di formare i futuri Contradaioli.

Art. 54 - IL GRUPPO GIOVANI PANTERINI

Il gruppo ha lo scopo di riunire i giovani della Contrada per accrescerne i vincoli di amicizia e la passione Contradaiola.
Fanno parte di questo gruppo i giovani compresi tra il 13° e il 20° anno di età.

Art. 55 - IL GRUPPO DONATORI DI SANGUE "GIUSEPPE FANETTI"

Ha lo scopo di riunire i donatori volontari e sostenitori, contradaioli e simpatizzanti della Pantera.
Il Presidente fa parte del Seggio e cura, con i suoi collaboratori (nominati dal Seggio su proposta del Presidente), i rapporti con gli altri gruppi donatori nonché con gli organismi socio-sanitari ed assistenziali, in stretto contatto con il Pro-Vicario addetto alle Pubbliche Relazioni e il Presidente della Commissione di Solidarietà.
Rappresenta la Contrada della Pantera in seno all’ODV Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade.

Art. 56 - LA COMMISSIONE SOLIDARIETA'

Ha lo scopo di riunire i volontari, Contradaioli della Pantera, con l’obiettivo di promuovere, coordinare e sviluppare varie forme di supporto in campo sociale, come ad esempio la prevenzione di patologie, la sensibilizzazione sulle tematiche giovanili, il sostegno ai Contradaioli in difficoltà, attività assistenziali.
Il Presidente fa parte del Seggio e cura, con i suoi collaboratori (nominati dal Seggio su proposta del Presidente) e in stretto contatto con il Pro-Vicario addetto alle Pubbliche Relazioni e il Presidente del Gruppo Donatori di Sangue, i rapporti con le Consorelle sulle tematiche di propria competenza.

Art. 57 - IL GRATTAPASSERE

E’ il periodico della Contrada ed ha lo scopo di far conoscere a tutti i contradaioli i più importanti avvenimenti, attività ed iniziative della Contrada e dei suoi organismi.
E’ amministrato e diretto da un Responsabile nominato dal Seggio che provvede a scegliere i collaboratori.
Prima di ogni pubblicazione la bozza finale deve essere sottoposta all’approvazione del Priore.

Art. 58 - IL COMITATO AMICI DEL PALIO

I rappresentanti della Contrada presso il Comitato Amici del Palio sono in numero di due, vengono nominati dal Seggio, su proposta del Priore, al quale referenziano della propria attività e rappresentano la Contrada in seno al Comitato medesimo.
Rimangono in carica per la durata del Seggio.

CAPITOLO X

“Regolamenti e modifiche statutarie”

Art. 59 - I REGOLAMENTI

Lo Statuto rinvia, per quanto di specifica competenza, ai Regolamenti attuativi approvati dall’Assemblea e a quelli  relativi all’“Uso della Bandiera” e del “Rituale Contradaiolo”, inteso quest’ultimo come quel complesso di comportamenti e/o prescrizioni mutuati dalla secolare tradizione orale e dalla consuetudine senese, inerenti la celebrazione di eventi significativi e particolari della vita della Contrada e dei suoi appartenenti, nonché i rapporti della stessa con le Consorelle e le Istituzioni Civiche.
E’ facoltà del Seggio, su proposta del Seggio Direttivo o del Consiglio di Società per argomenti concernenti l’attività della stessa, presentare all’approvazione assembleare regolamenti interni, sempre che gli stessi non si pongano in contrasto con le norme del presente Statuto e con i regolamenti relativi all’Uso della Bandiera e del Rituale Contradaiolo. Ogni contrasto interpretativo tra Regolamento e Statuto sarà risolto in favore dell’applicazione di quest’ultimo.

Art. 60 - LE MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere presentate con le seguenti modalità:
A.    Singole proposte di modifica di uno o più articoli, su richiesta scritta di almeno 30 Contradaioli, presentate al Collegio dei Maggiorenti, da proporre all’Assemblea Generale con parere del Collegio dei Maggiorenti;
B.    In caso di revisione dell’intero testo statutario, su proposta di una commissione specifica all’uopo nominata dall’Assemblea Generale e composta in base ai criteri indicati all’art. 36, che presenterà una propria bozza da proporre all’Assemblea Generale con parere del Collegio dei Maggiorenti.
Ai fini della validità della relativa votazione, dovranno essere presenti all’Assemblea Generale almeno sessantacinque (65) contradaioli.
Le modifiche dovranno essere approvate da almeno i 2/3 dei presenti all’Assemblea Generale.
Nessuna modifica potrà essere approvata nel periodo corrispondente all’ultimo semestre di mandato del Seggio: le proposte eventualmente presentate durante tale periodo, saranno inserite all’ordine del giorno della prima Assemblea Generale utile del mandato successivo.

CAPITOLO XI

“Comportamento dannoso”

Art. 61 - IL COMPORTAMENTO DANNOSO

Ai fini del presente Statuto si intende quale comportamento dannoso per la Contrada quel comportamento - arrecato con qualsiasi mezzo, ivi compresi i social media - che abbia arrecato alla Contrada un danno materiale, economico, reputazionale o di immagine di rilevante gravità, qualsiasi rivelazione all’esterno non autorizzata di aspetti riservati della vita di Contrada e qualsiasi comportamento atto ad esprimere verso l’esterno la volontà della Contrada posto in essere da soggetti a cui ciò non sia consentito dal presente Statuto.

 

DISPOSIZIONI FINALI

Il testo del presente Statuto, esaminato ed approvato dall’Assemblea Generale del Popolo della Contrada della Pantera nella seduta del 23 giugno 2025, sostituisce integralmente quello approvato precedentemente, abroga il precedente Statuto/Regolamento della Società Due Porte ed entra in vigore il giorno immediatamente successivo a quello della sua approvazione.
Le cariche attualmente in essere ed eventualmente soppresse nel nuovo testo statutario resteranno in carica fino al rinnovo elettorale.
Il testo ufficiale del presente Statuto, firmato in ogni sua pagina dai Conservatori delle Leggi e dal Priore, viene inserito, e da qui in avanti custodito, fra gli Atti Ufficiali della Contrada della Pantera.
Precedenti Regolamenti restano in vigore e vengono allegati al presente Statuto.


I Componenti la Commissione di Revisione dello Statuto
Monica Barbafiera | Andrea Chiaroni | Stefano Papi | Giorgio Soldati | Francesco Paolo Viviani


I Conservatori delle Leggi
Fabrizio Barazzuoli  |  Fabrizio Barsotti


L’Onorando Priore
Paolo Vannuccini